Novità anche per il mondo dei locali nel Decreto Agosto. Il nuovo provvedimento, decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (in fondo all’articolo il testo completo da scaricare), pubblicato in Gazzetta ufficiale e già entrato in vigore, costituisce un ulteriore intervento del governo a sostegno dell’economia italiana, con nuove risorse messe a disposizione a questo scopo per 25 miliardi di euro. Il decreto proroga alcune misure economiche già presenti nel Decreto Cura Italia e poi confermate con il Decreto Rilancio e ne introduce di nuove che interessano anche il settore del fuoricasa: vediamole.
Tra le principali novità per il comparto, l’istituzione di un fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro, dedicato alla filiera della ristorazione. Il decreto ha previsto che gli esercizi di ristorazione che abbiano subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019 o la cui attività sia stata avviata dopo il primo gennaio 2019 potranno ottenere un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Il contributo è di minimo 2500 euro e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione. Per ottenerlo gli interessati dovranno presentare un’istanza secondo le modalità fissate da un provvedimento che sarà adottato entro la metà del prossimo mese di settembre dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali insieme al ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il contributo, inoltre, viene erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali che certificano gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, di una autocertificazione che attesti i requisiti richiesti, mentre il saldo sarà corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.
Altra novità il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali dei centri storici delle città a maggiore vocazione turistica (sono 29 le città individuate dal decreto sulla base di un criterio che mette in rapporto il numero delle presenze straniere con quello dei residenti nei comuni stessi). Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per i soggetti diversi e viene riconosciuto alle attività che hanno registrato a giugno 2020 un calo del 50% del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019.
Il Decreto Agosto ha rifinanziato alcuni strumenti di supporto alle imprese. Tra questi il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, rifinanziato con 7 miliardi e 8 milioni di euro, per il triennio 2023-25, per favorire l’accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia pubblica. Prorogata anche la moratoria su prestiti e mutui, il termine della quale dal 30 settembre 2020 viene esteso al 31 gennaio 2021.
Il decreto incentiva anche gli acquisti effettuati con forme di pagamento elettroniche, nell’ambito del “piano cashback”, con uno stanziamento di 1 miliardo e 75 milioni di euro per il 2021 per il rimborso di una parte degli acquisti effettuati con tali modalità di pagamento.
Tra le ulteriori misure predisposte per il sostegno dei settori del turismo e della cultura il credito di imposta del 60% del canone di locazione degli immobili a uso non abitativo viene esteso anche al mese di giugno per le attività commerciali.
Diverse le misure adottate anche in campo fiscale come supporto alla liquidità delle imprese. Sono state infatti riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza.
In particolare, il decreto ha previsto una ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio. Più nello specifico, il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione, fino a 4 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata sempre entro il 16 settembre. Il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Viene spostata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie.
Altro importante provvedimento la proroga dell’esonero dal pagamento della Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) e del Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap) al 31 dicembre 2020 per i locali.
Il decreto ha inoltre introdotto l’esonero della seconda rata Imu per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività, mentre è stato sospeso ulteriormente fino al prossimo 31 agosto il termine di scadenza dei titoli di credito.
Inoltre, per gli esercenti attività d’impresa, anche il mese di giugno rientra nel periodo in cui far valere il credito d’imposta degli immobili a uso non abitativo previsto dal Decreto Rilancio (art. 28).
Il Decreto Agosto prolunga alcune misure a favore di lavoratori e imprese introdotte in precedenti provvedimenti, ma introducendo anche alcune novità.
Tra le novità l’introduzione di uno sgravio del 30% sui contributi pensionistici per i rapporti di lavoro dipendente per le aziende situate nelle aree svantaggiate. Queste sono individuate nelle regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media dell’EU27 o comunque compreso tra il 75 e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. La misura, pensata per stimolare la crescita e l’occupazione, viene finanziata per il periodo ottobre-dicembre 2020, in attesa di un’estensione su lungo periodo con prossimi interventi.
Tra le prime il prolungamento di ulteriori diciotto settimane complessive dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, già previsti per l’emergenza, a partire dal 13 luglio e fino al 31 dicembre 2020. La seconda tranche di 9 settimane, con causale “Covid”, però, viene riconosciuta alle sole aziende che hanno già esaurito le prime nove settimane e gratuitamente a quelle con perdite oltre il 20% e a quelle che hanno avviato l’attività dopo il primo gennaio 2019. Le altre dovranno, invece, versare un contributo aggiuntivo legato all’andamento del fatturato nel primo semestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2019. In dettaglio il contributo è pari:
- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- al 18% sempre della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Per le imprese che non faranno ricorso a tali strumenti di sostegno al reddito è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. L’esonero dei versamenti è concesso per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno.
Per sostenere il rilancio dell’occupazione, il Decreto Agosto riconosce alle imprese che assumono, fino al 31 dicembre, lavoratori subordinati a tempo indeterminato l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua(che viene riparametrato e applicato su base mensile). L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi a partire dalla data di assunzione, che deve essere successiva all’entrata in vigore del decreto (15 agosto scorso). Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa, mentre è applicato anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (sempre che la trasformazione sia successiva all’entrata in vigore del provvedimento).
Con le stesse modalità e arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque fino a un massimo di tre mesi, l’esonero dei versamenti previdenziali si applica anche alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Il Decreto Agosto poi conferma le misure già adottate a tutela dei posti di lavoro. Per i datori di lavoro che non hanno fruito integralmente della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenzialiresta infatti precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Così come si conferma la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo. Tali disposizioni, però, non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa.
Il provvedimento facilita il rinnovo dei contratti a termine. È, infatti, consentita la possibilità di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale. Mentre è stata abrogata la norma che prevedeva la proroga obbligatoria dei contratti a termine prevista in conseguenza dell’utilizzo degli strumenti emergenziali di ammortizzazione sociale.
Il decreto introduce anche nuove indennità per alcune categorie di lavoratori. Tra quelle di maggior rilievo 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza sanitaria, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
Clicca e scarica il Decreto Agosto
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